Sez. 1, Sentenza n. 37835 del 24/10/2006 Cc. (dep. 16/11/2006) Rv. 234983 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno - Detenzione per reato commesso prima dell'applicazione della misura - Successiva sentenza irrevocabile di assoluzione per tale reato - Computo della misura cautelare sofferta nella misura di prevenzione - Ammissibilità.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
Sussiste fungibilità tra la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e la custodia cautelare, indebitamente sofferta per un reato commesso prima dell'inizio della misura di prevenzione, dal quale l'imputato sia stato poi assolto con sentenza irrevocabile.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 11 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)