Sez. L, Sentenza n. 3283 del 19/05/1980 (Rv. 407085 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - PUERPERIO - DISCIPLINA EX ART 7 DELLA LEGGE N 1204 DEL 1971 - APPLICABILITA ALLE MADRI ADOTTIVE ED ALLE AFFIDATARIE DI UN NEONATO IN VIA PROVVISORIA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - PUERPERIO - DISCIPLINA EX ART 7 DELLA LEGGE N 1204 DEL 1971 - APPLICABILITA ALLE MADRI ADOTTIVE ED ALLE AFFIDATARIE DI UN NEONATO IN VIA PROVVISORIA - ESCLUSIONE.*
Il primo comma dell'art 7 della legge 30 dicembre 1971 n 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri, per il quale la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria, per un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di sei mesi, durante il quale le sara conservato il posto, si applica soltanto alle madri che hanno generato il bambino stesso e non anche alle madri adottive o alle lavoratrici che hanno ricevuto un neonato in affidamento provvisorio; ne l'art 6 della legge 9 dicembre 1977 n 903, sulla parita di trattamento dei sessi, che ha esplicitamente disposto anche a favore delle suddette categorie la possibilita di giovarsi delle provvidenze per le lavoratrici madri, ha un contenuto chiaramente innovativo di una tale precedente normativa e neppure ne consente una interpretazione estensiva.*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Preleggi art. 12, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 7 CORTE COST., Legge 09/12/1977 num. 903 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)