Sez. 6, Sentenza n. 12257 del 03/02/2004 Cc. (dep. 15/03/2004) Rv. 228469 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Obbligo di trasmissione al tribunale del riesame degli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta ad indagini - Obbligo di trasmissione del verbale dell'interrogatorio di garanzia e degli interrogatori dei coindagati - Esclusione - Contenuto oggettivamente favorevole all'indagato, da indicarsi al tribunale del riesame - Necessità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
L'interrogatorio di garanzia previsto dall'art.294 cod.proc.pen. e l'interrogatorio dei coindagati non sono "sic et simpliciter" annoverabili fra gli elementi favorevoli sopravvenuti per i quali l'art. 309, comma quinto, cod.proc.pen., impone l'obbligo di trasmissione da parte dell'autorità giudiziaria procedente al tribunale del riesame. Detta valenza può essere loro riconosciuta solo quando essi abbiano un contenuto che non si limiti alla mera contestazione delle accuse, ma sia oggettivamente favorevole all'indagato; pertanto tale valenza deve essere specificamente indicata nel ricorso al tribunale del riesame, quando si vuole sostenere che dalla mancata trasmissione dei verbali di interrogatorio sia derivata la caducazione della misura cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)