Sez. 3, Sentenza n. 3877 del 14/11/1995 Cc. (dep. 14/12/1995) Rv. 203206 - 01
Sanità pubblica - In genere | Scarichi provenienti da insediamenti produttivi recapitanti nelle fogne - Mancanza di autorizzazione - Reato di cui all'art. 21 primo comma legge 10 maggio 1976 n. 319 - Esclusione.
Sanità pubblica - In genere
In tema di scarichi provenienti da insediamenti produttivi e recapitanti senza autorizzazione nelle fogne, non è configurabile il reato di cui all'art. 21 primo comma della legge 10 maggio 1976, n. 319, sia perché la norma menzionata al citato primo comma (diversamente dal terzo comma, che si riferisce in modo espresso anche agli scarichi nelle fogne) soltanto gli scarichi nelle acque di cui all'art. 1, tra le quali non sono annoverate le fognature, che - anzi - in base all'ultimo comma dello stesso art. 21 dalle acque medesime sono legislativamente differenziate, sia perché essendo stati depenalizzati gli scarichi senza autorizzazione delle fognature, non possono essere sanzionati gli scarichi senza provvedimento abilitativo nelle fogne predette.
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)