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Sez. 3, Sentenza n. 5524 del 08/04/1997 Ud. (dep. 10/06/1997) Rv. 208458 - 01

ACQUE | Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi da insediamenti produttivi in fogna - Mancanza di autorizzazione - Reato di cui all'art.21 Legge n.319 del 1976 - Insussistenza - Ragione.
Stato
decisa il 1997-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208458-01

ACQUE

Nell'ipotesi di scarico di insediamento produttivo in fogna, la mancanza dell'autorizzazione (richiesta dall'art.9 Legge 10 maggio 1976, n.319) non integra gli estremi del reato di cui all'art.21 della legge citata, poiché quest'ultima norma concerne soltanto gli scarichi che avvengono in tre dei vari corpi ricettori, menzionati nell'art.1, e cioè "acque, suolo e sottosuolo" e non anche nelle fognature, pur tenute presenti ed espressamente previste nei commi successivi della stessa disposizione. Nel rispetto del principio di tassatività delle fattispecie penali, inoltre, la suddetta elencazione, chiara, precisa ed univoca, non può essere arbitrariamente integrata attraverso l'interpretazione giurisprudenziale. La determinazione legislativa, già incensurabile in sè, non è neppure illogica, specialmente in base alla Legge 17 maggio 1995, n.172, che ha depenalizzato gran parte dell'intera materia degli scarichi fognari.

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 9 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/1995 num. 79 art. 6 CORTE COST., Legge 17/05/1995 num. 172 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)