Sez. 3, Sentenza n. 4010 del 11/04/1997 Ud. (dep. 29/04/1997) Rv. 207616 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarico d'insediamento produttivo in fogna - Configurabilità del reato di cui all'art. 21 della legge n. 319 del 1976.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Lo scarico di reflui d'insediamento produttivo in fogna integra gli estremi del reato di cui all'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319. È pur vero che tra i corpi ricettori menzionati da quest'ultima disposizione non è indicata la fognatura; essa, però, è specificata nell'art. 1, che prevede l'obbligo di autorizzazione per tutti gli scarichi ed anche per quelli che avvengono nella suddetta fogna. Nè la legge di depenalizzazione per lo scarico delle pubbliche fognature determina anche quella degli scarichi in questione, poiché è interesse dell'ente gestore conoscere le caratteristiche e controllare la quantità degli scarichi "de quibus". (conf. Cass. sez. 3, ud. 13 marzo 1996, imp. Galeano; sez. 3, 3 maggio 1996, imp. Ciranna; sez. 3, ud. 30 aprile 1996, imp. Smarrazzo) (contra sez. 3, c.c. 14 novembre 1995, imp. Prati; sez. 3, ud. 17 dicembre 1996, imp. Martucci; sez. 3, 8 aprile 1997, ric. Bertagnoli ed altro)
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)