Sez. 1, Sentenza n. 661 del 17/01/2003 (Rv. 559850 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE | Casa di proprietà esclusiva di uno dei coniugi - Assenza di figli minori affidati all'altro coniuge, o maggiorenni con lo stesso conviventi - Assegnazione della casa all'altro coniuge - Ammissibilità - Esclusione - Provvedimento di assegnazione in favore del coniuge proprietario esclusivo - Necessità - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE
Nell'ipotesi in cui l'alloggio coniugale appartenga in proprietà ad uno solo dei coniugi e manchino figli minori affidati all'altro coniuge o comunque figli con quest'ultimo conviventi (se maggiorenni ed economicamente non autosufficienti), il titolo di proprietà vantato dal coniuge, se preclude ogni eventuale assegnazione dell'alloggio all'altro coniuge, rende altresì ridondante e superflua ogni e qualsivoglia pronuncia di assegnazione dell'alloggio medesimo in favore del coniuge proprietario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)