Sez. 3, Sentenza n. 5066 del 10/06/1987 (Rv. 453664 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - COMUNANZA DI CAUSE PER RECIPROCA INTERDIPENDENZA - CONSEGUENTE LITISCONSORZIO PROCESSUALE - CONDIZIONI - MANCATA CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO IN PRIMO GRADO - DENUNCIA IN APPELLO DELLA MANCATA CONCESSIONE DEL TERMINE PER LA CHIAMATA O DEL MANCATO ORDINE DI INTERVENTO DEL TERZO - INAMMISSIBILITÀ - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE EX ART. 354 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - COMUNANZA DI CAUSE PER RECIPROCA INTERDIPENDENZA - CONSEGUENTE LITISCONSORZIO PROCESSUALE - CONDIZIONI - MANCATA CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO IN PRIMO GRADO - DENUNCIA IN APPELLO DELLA MANCATA CONCESSIONE DEL TERMINE PER LA CHIAMATA O DEL MANCATO ORDINE DI INTERVENTO DEL TERZO - INAMMISSIBILITÀ - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE EX ART. 354 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
La comunanza di cause per reciproca interdipendenza determina una ipotesi di litisconsorzio processuale soltanto quando le due cause siano decise in primo grado in un unico processo. Quando invece la parte non abbia chiamato in causa il terzo (nella specie, il responsabile dell'evento dannoso) con le modalità e nei termini fissati dall'art. 269 primo comma cod. proc. civ., essa non può denunciare in grado di appello (o nel giudizio di Cassazione) la mancata concessione del termine per effettuare la chiamata medesima, ovvero il mancato Esercizio del potere di ordinare l'intervento di detto terzo, investendo la pronuncia prerogative esclusive e discrezionali del giudice di primo grado. Comunque, esulando l'ipotesi considerata dalle previsioni tassative di cui all'art. 354 cod. proc. civ. il giudice di appello non può rimettere la causa al primo giudice per la integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo. (V 3815/86, mass n 446658, sulla seconda parte; (V 633/82, mass n 418479, sulla seconda parte; (V 126/82, mass n 417815, sulla prima parte; (V 2559/81, mass n 413336, sulla seconda parte; (V 1404/77, mass n 385119, sulla prima parte; (V 811/72, mass n 356983, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)