Sez. 6 - , Sentenza n. 1594 del 10/11/2020 Cc. (dep. 14/01/2021) Rv. 280342 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE | Attività discrezionale della pubblica amministrazione – Corruzione propria – Configurabilità – Presupposti – Concreto accertamento della finalità perseguita dal pubblico agente – Necessità.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE
In tema di corruzione propria, l'inserimento del patto corruttivo nell'ambito dell'esercizio di un potere discrezionale non implica necessariamente l'integrazione dell'ipotesi di cui all'art. 319 cod. pen., dovendosi verificare se l'atto sia posto in essere in violazione delle regole che disciplinano l'esercizio del potere discrezionale e se il pubblico agente abbia pregiudizialmente inteso realizzare l'interesse del privato corruttore. (In motivazione, la Corte ha precisato che la mera ricezione di denaro in ragione del compimento dell'attività discrezionale, può integrare il reato di cui all'art. 318 cod. pen. qualora l'atto compiuto realizzi ugualmente l'interesse pubblico e non sia stato violato alcun dovere specifico).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)