Sez. L, Sentenza n. 6051 del 23/11/1984 (Rv. 437711 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE - ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO DELLA LAVORATRICE MADRE - DIRITTO ALL'INDENNITÀ - DISCIPLINA EX LEGGE N. 1204 DEL 1971 - APPLICABILITÀ AI CASI DI ADOZIONE O DI AFFIDAMENTO PREADOTTIVO - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE - ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO DELLA LAVORATRICE MADRE - DIRITTO ALL'INDENNITÀ - DISCIPLINA EX LEGGE N. 1204 DEL 1971 - APPLICABILITÀ AI CASI DI ADOZIONE O DI AFFIDAMENTO PREADOTTIVO - INAMMISSIBILITÀ.*
La disciplina dettata dall'art. 4 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 circa l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice madre, con conseguente diritto della medesima all'indennità prevista dall'art. 15 primo comma, della stessa legge, non è applicabile in via d'interpretazione analogica o comunque estensiva ai casi di adozione o di affidamento preadottivo, in relazione a periodi anteriori all'entrata in vigore dell'art. 6 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 (sulla parità di trattamento fra uomini e Donne in materia di lavoro), che è norma parzialmente innovativa, non avente funzione interpretativa, né efficacia retroattiva. (Conf 787/84, mass n 433019; (contra 2811/84, mass n 434845; (contra 6087/83, mass n 430885; (ord 752/83, mass n 430811).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Preleggi art. 12, Preleggi art. 13, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 09/12/1977 num. 903 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)