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Sez. U, Sentenza n. 9343 del 27/06/2002 (Rv. 555382 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Giurisdizione - Determinazione - oggetto della domanda - Pensionati dell'Ente Poste SpA, istituito ex D.L. n. 487/1993 conv. in legge n. 71/1994 - Controversia sulla mera computabilità pensionistica di elementi della retribuzione - Giurisdizione della Corte dei Conti - Sussistenza - Fattispecie relativa all'inclusione nel trattamento pensionistico del compenso incentivante previsto dall'art. 61 C.C.N.L. del 26 novembre 1994 e dell'intero incremento retributivo previsto dall'art. 65 del citato C.C.N.L..
Stato
decisa il 2002-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555382-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Poiché la giurisdizione va determinata, ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., in base al "petitum sostanziale", appartengono alla giurisdizione della Corte dei Conti, ai sensi degli artt. 13 e 62 T.U. 12.07.1934 n. 1214, le controversie instaurate da dipendenti in quiescenza dell'Ente Poste Italiane SpA per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico mediante l'inclusione del compenso incentivante previsto dall'art. 61 C.C.N.L. del 26.11.1994 e dell'intero incremento retributivo previsto dall'art. 65 del citato C.C.N.L., atteso che tale controversia ha ad oggetto la determinazione della misura della pensione, senza alcun riflesso sul rapporto di lavoro; che il D.L. n. 487/1993 conv. nella legge 71/1994, nello stabilire la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico, ha affidato al giudice ordinario esclusivamente la cognizione delle controversie relative al rapporto di lavoro di diritto privato, senza modificare le norme preesistenti sul riporto della giurisdizione in materia pensionistica; e che l'art. 6 comma settimo del citato D.L. ha disposto che per il personale proveniente dai ruoli tradizionali degli uffici principali che, come nella specie, sia stato collocato a riposo a decorrere dal 1.08.1994, l'onere relativo al trattamento di quiescenza è ripartito tra il Ministero del Tesoro, l'Inpdap e l'istituto postelegrafonici, onde trova applicazione l'art. 13 R.D. n. 1214 del 1934 secondo il quale la Corte dei Conti giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 386, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/08/1934 num. 1934 art. 62, Legge 29/01/1994 num. 71 art. 1, Legge 29/01/1994 num. 71 art. 6, Legge 29/01/1994 num. 71 art. 10, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)