Sez. L, Sentenza n. 3540 del 10/03/2003 (Rv. 561012 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Dipendenti dell'Ente Poste italiane - Ccnl del 26 novembre 1994 - Aumenti retributivi scaglionati nel tempo - Indennità di buonuscita - Computabilità degli aumenti non maturati alla data del collocamento in quiescenza - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
Per i dipendenti dell'Ente Poste Italiane, l'indennità di buonuscita, nel caso in cui il contratto collettivo (nella specie, ccnl del 26 novembre 1994, art. 65) stabilisca aumenti stipendiali scaglionati nel tempo, deve essere commisurata all'ultimo stipendio percepito e, conseguentemente, nel relativo calcolo, non può tenersi conto degli aumenti stipendiali maturati in data successiva alla cessazione del rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza, e ciò sia in virtù dell'art. 65 di detto ccnl, sia ex art. 6, comma settimo, D.L. n. 487 del 1993, conv. nella legge n. 71 del 1994, il quale, stabilendo che, a far data dall'1 agosto 1994, al trattamento di quiescenza di detti dipendenti provvede, all'atto del collocamento a riposo, l'Istituto postelegrafonici, applicando le norme previste per il personale statale, fissa una regola strumentale ad assicurare l'equilibrio della gestione finanziaria, garantito dal computo nell'indennità di buonuscita delle sole retribuzioni maturate all'atto della risoluzione del rapporto ed assoggettate a contribuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6 com. 7, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)