diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12257 del 20/08/2003 (Rv. 566078 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Dipendenti postali - Indennità di buonuscita - Commisurazione all'ultimo stipendio - Aumenti stipendiali successivi alla cessazione del rapporto - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566078-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

L'indennità di buonuscita ovvero la pensione spettante ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato e ai dipendenti postali dev'essere commisurata, ai sensi di legge, all'ultimo stipendio sulla base del quale siano stati versati sia il contributo a carico del datore di lavoro, sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione; pertanto, non sono computabili nell'indennità gli aumenti stipendiali previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, sui quali non furono versati contributi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 1 com. 43 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)