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Sez. 3, Sentenza n. 13456 del 30/11/2006 Ud. (dep. 02/04/2007) Rv. 236329 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Subordinata a specifici adempimenti - Termine per l'adempimento - "Dies a quo" - Individuazione.
Stato
decisa il 2006-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236329-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Nel caso in cui la sospensione condizionale della pena sia stata subordinata al risarcimento del danno o alla eliminazione delle conseguenze del reato, il termine per la esecuzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, atteso che non รจ possibile una esecuzione "ante iudicatum" dei capi penali della pronuncia, tra i quali sono comprese le statuizioni sulla sospensione condizionale della pena.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)