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Sez. 3, Sentenza n. 126 del 19/11/2008 Ud. (dep. 08/01/2009) Rv. 242260 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Condanna a provvisionale - Sospensione condizionale subordinata al pagamento della stessa in un termine anteriore alla sentenza definitiva - Ammissibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242260-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

Il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato dal giudice, ove la condizione attenga al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile costituita, al versamento della somma dovuta entro un termine anteriore al passaggio in giudicato della sentenza, essendo la condanna, nella parte concernente la provvisionale, immediatamente esecutiva per legge.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 540 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)