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Sez. 6, Sentenza n. 5914 del 31/01/2012 Ud. (dep. 15/02/2012) Rv. 251789 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Subordinazione al pagamento della provvisionale prima del passaggio in giudicato della sentenza - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251789-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere subordinato al pagamento della provvisionale riconosciuta alla parte civile, da effettuarsi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 540 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)