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Sez. 4, Sentenza n. 36769 del 09/06/2004 Ud. (dep. 17/09/2004) Rv. 229691 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Obblighi del condannato - Pagamento di provvisionale - Termine anteriore alla data di passaggio in giudicato - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229691-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

Nel concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al versamento di una provvisionale, ben può il giudice fissare un termine per il pagamento anteriore alla data di passaggio in giudicato della sentenza, giacchè l'adempimento di un obbligo immediatamente esecutivo ex art 540, comma secondo cod. proc. pen. ha fondamento nell'art. 165 cod. pen., che prevede le attività che l'imputato può porre in essere per eliminare o limitare le conseguenze dannose o pericolose del reato al fine di pervenire, anche con questo mezzo, ad un rapido soddisfacimento dei diritti della persona danneggiata dal reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 540 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)