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Sez. L, Sentenza n. 8676 del 24/11/1987 (Rv. 456131 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - INQUADRAMENTO DI UN LAVORATORE NELLA QUALIFICA SPETTANTEGLI - CRITERI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO SUL PUNTO CONTROVERSO - SUSSISTENZA - MERO RINVIO ALLA MOTIVAZIONE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - INIDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1987-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456131-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - INQUADRAMENTO DI UN LAVORATORE NELLA QUALIFICA SPETTANTEGLI - CRITERI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO SUL PUNTO CONTROVERSO - SUSSISTENZA - MERO RINVIO ALLA MOTIVAZIONE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - INIDONEITÀ.*

In una controversia relativa all'inquadramento di un lavoratore subordinato, l'indagine del giudice deve concernere prima lo accertamento in fatto delle mansioni svolte, quindi la Determinazione della disciplina applicabile con l'individuazione delle norme sull'inquadramento del personale nelle varie categorie (o classi, qualifiche, livelli ecc.), per eseguire infine il raffronto tra il risultato della prima indagine e quello della seconda. Pertanto, non assolve all'Obbligo di motivazione il giudice di appello che si limiti ad un mero rinvio alla motivazione del giudice di primo grado, che si esaurisce in un'acritica approvazione della decisione impugnata, senza consentire la verifica dell'iter logico seguito per giungere alla decisione di conferma, in relazione alle censure di appello circa l'inquadramento ritenuto spettante al lavoratore. (V 2521/87, mass n 451670 (per la prima parte); (V 2019/86, mass n 445224; (V 1868/85, mass n 439788; (V 4480/84, mass n 436375; (V 2488/84, mass n 434501 (sulla seconda parte); (V 4267/81, mass n 414942; (V 4041/81, mass n 414693).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)