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Sez. U, Sentenza n. 5897 del 01/07/1997 (Rv. 505633 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Verbale di accertamento - Opposizione al pretore - Previo ricorso al Prefetto - Necessità - Esclusione
Stato
decisa il 1997-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505633-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In materia di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada il ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada - secondo l'interpretazione adeguatrice dell'art. 142 bis, primo comma, d.P.R. n. 393 del 1959 (previgente cod.strad.), nel testo di cui all'art. 24 legge 24 marzo 1989 n. 122 (ed ora dall'art. 203, terzo comma, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 nuovo cod. strad.) prescritta dalla Corte costituzionale (sentenze n. 255 e 311 del 1994, ordinanza n. 315 e sentenza n. 437 del 1995) - non costituisce presupposto processuale per poter adire il giudice ordinario e quindi il previo esperimento di tale ricorso amministrativo è meramente facoltativo, potendo l'interessato rivolgersi al giudice indipendentemente da esso.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 203 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 CORTE COST. PENDENTE, DPR 15/06/1959 num. 393 art. 142 CORTE COST., Cod. Strada art. 142 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)