Sez. 1, Sentenza n. 25792 del 12/02/2003 Cc. (dep. 13/06/2003) Rv. 225570 - 01
SPORT | Manifestazioni agonistiche - Provvedimenti del questore ex art. 6 della legge n. 401 del 1989 - Tempestività degli ulteriori provvedimenti di competenza dell'a.g. - Lamentele dell'interessato - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
SPORT
In tema di provvedimenti dati dall'autorità amministrativa con riferimento a turbative nello svolgimento di manifestazioni agonistiche a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, i termini in questo indicati sono stabiliti a pena di decadenza a favore del destinatario del provvedimento, che ha interesse a un immediato controllo della sua legittimità. Ne consegue che l'interessato può dolersi della circostanza che il p.m. e il g.i.p. abbiano adottato sollecitamente i provvedimenti di rispettiva competenza solo nel caso che tale sollecitudine si risolva nell'effettiva impossibilità di provvedere alla propria difesa. (Nella specie, essendo intercorso tra la notifica del provvedimento e la convalida del giudice un termine di oltre quarantotto ore, è stata esclusa una siffatta eventualità).
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)