Sez. 2, Sentenza n. 12703 del 30/05/2007 (Rv. 597281 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Termine per il ricorso in cassazione - Sospensione automatica - Esclusione - Mancata sospensione giudiziale e mancata impugnazione tempestiva - Conseguenze - Fattispecie relativa a giudizio pendente al 1 gennaio 1993.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 398, 4° comma, cod. proc. civ. nuovo testo (applicabile ai giudizi pendenti alla data del 1 gennaio 1993 sulla base dell'art. 90 della legge n. 353 del 1990), la proposizione del giudizio di revocazione avverso la sentenza d'appello non determina la sospensione automatica del termine per ricorrere in cassazione; pertanto, qualora la sospensione non sia stata disposta dal giudice e non sia stato tempestivamente proposto ricorso per cassazione, la sentenza di merito acquista efficacia di cosa giudicata; è pertanto inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha ritenuto insussistenti i presupposti per la revocazione col quale si censura la sentenza di merito ormai passata in giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)