Sez. 1, Sentenza n. 3925 del 09/07/1979 (Rv. 400386 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - OBBLIGAZIONE AVENTE AD OGGETTO IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE O PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - NATURA - LIQUIDAZIONE - CRITERI - DANNO CONSISTENTE NELLA PERDITA DI UNA DETERMINATA SOMMA DI DENARO - RIVALUTABILITA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - OBBLIGAZIONE AVENTE AD OGGETTO IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE O PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - NATURA - LIQUIDAZIONE - CRITERI - DANNO CONSISTENTE NELLA PERDITA DI UNA DETERMINATA SOMMA DI DENARO - RIVALUTABILITA.*
Il principio, in forza del quale l'obbligazione avente ad oggetto il risarcimento del danno, sia derivante da illecito aquiliano che da inadempimento contrattuale, ha natura di debito di valore, e, come tale, va liquidato tenendo conto della svalutazione monetaria verificatasi fino al momento della relativa pronuncia, non soffre deroga nel caso in cui, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, atteso che, anche in tale caso, l'obbligazione stessa non si trasforma in debito di valuta, e l'integrale ripristino del patrimonio del danneggiato, cui il risarcimento e predisposto, puo essere conseguito solo computando detta svalutazione. (V 5116/77, mass n 388730).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)