Sez. 2, Sentenza n. 6714 del 18/12/1981 (Rv. 417594 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SUOLO (O AREA) - SPAZI PER PARCHEGGI - DISCIPLINA EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 - EFFETTI - CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO UNITÀ IMMOBILIARI DI UN EDIFICIO DOTATO DELL'AREA DI PARCHEGGIO - TRASFERIMENTO AUTOMATICO DELLA PROPORZIONALE QUOTA DELL'AREA MEDESIMA - ANNULLABILITÀ DEL NEGOZIO AD ISTANZA DEL VENDITORE - PRESUPPOSTI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SUOLO (O AREA) - SPAZI PER PARCHEGGI - DISCIPLINA EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 - EFFETTI - CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO UNITÀ IMMOBILIARI DI UN EDIFICIO DOTATO DELL'AREA DI PARCHEGGIO - TRASFERIMENTO AUTOMATICO DELLA PROPORZIONALE QUOTA DELL'AREA MEDESIMA - ANNULLABILITÀ DEL NEGOZIO AD ISTANZA DEL VENDITORE - PRESUPPOSTI.*
L'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765 (introduttivo dell'art. 41 sexies della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150) - disponendo che nelle nuove costruzioni devono essere riservati spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione - non delinea una servitù di uso pubblico, ma crea una situazione pertinenziale tra la proprietà dell'edificio e l'area di parcheggio ad esso destinata (confermata, per la regione siciliana, dalla qualifica dell'area di parcheggio come dotazione dell'edificio, ex art. 21 della legge regionale 26 maggio 1973 n. 21), la quale, nell'ipotesi di edificio condominiale, assume la Forma della comproprietà, in capo ai condomini, dell'area, come parte necessaria all'uso comune (art. 1117 cod. civ.), se l'area stessa era di proprietà del costruttore, ovvero di un diritto (comune) di servitù dei condomini sull'area, se questa appartiene ad un terzo. La normativa, dato il fine pubblico perseguito, ha natura cogente e pertanto qualsiasi negoziazione avente ad oggetto unità immobiliari di un edificio dotato dell'area di parcheggio comporta ipso iure il trasferimento al compratore della proporzionale quota dell'area medesima (quota di comproprietà o di con servitù), in virtù dell'integrazione ope legis degli effetti del contratto ai sensi dell'art. 1374 cod. civ., senza il versamento di un ulteriore corrispettivo, salva, per il venditore, ricorrendo gli estremi richiesti dall'art. 1429 n. 4 cod. civ., l'Azione di annullamento del contratto, ove l'omesso computo nel prezzo del valore della quota dell'area di parcheggio si ricolleghi ad un errore sulle conseguenze giuridiche del negozio. (V 4890/81, mass n 415620; (V 5300/78, mass n 395069; (contra 2452/81, mass n 413223, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1429, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 26/05/1973 num. 21 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)