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Sez. 2, Sentenza n. 4890 del 07/08/1981 (Rv. 415620 - 01)

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - NUOVE COSTRUZIONI SUCCESSIVE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 (COSIDDETTA LEGGE PONTE) - SPAZI PER PARCHEGGI - DISCIPLINA EX ART. 41 SEXIES DELLA LEGGE URBANISTICA N. 1150 DEL 1942 - NATURA - RISERVA DELLA PROPRIETÀ DELL'AREA DI PARCHEGGIO DA PARTE DEL COSTRUTTORE NEI CONTRATTI DI VENDITA DEI SINGOLI APPARTAMENTI CONDOMINIALI - INOPERATIVITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415620-01

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - NUOVE COSTRUZIONI SUCCESSIVE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 (COSIDDETTA LEGGE PONTE) - SPAZI PER PARCHEGGI - DISCIPLINA EX ART. 41 SEXIES DELLA LEGGE URBANISTICA N. 1150 DEL 1942 - NATURA - RISERVA DELLA PROPRIETÀ DELL'AREA DI PARCHEGGIO DA PARTE DEL COSTRUTTORE NEI CONTRATTI DI VENDITA DEI SINGOLI APPARTAMENTI CONDOMINIALI - INOPERATIVITÀ - LIMITI.*

L'art. 41 sexies della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 (introdotto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765), disponendo che nelle nuove costruzioni debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione, configura una limitazione della proprietà privata avente ad oggetto, dapprima, l'attività stessa del costruttore, che non può svolgersi in modo difforme da quello prescritto, e, quindi, a costruzione ultimata, il diritto di proprietà degli spazi suindicati, privato di facoltà normalmente in esso comprese. Detta norma, in vista dell'interesse pubblico perseguito (assicurare un regolare ed ordinato flusso veicolare nel tratto adiacente della strada pubblica), ha natura di disposizione cogente, dotata, in quanto - tale in virtù dell'art. 1374 cod. civ., statuente che il contratto obbliga le parti a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge - di efficacia abrogativa o sostitutiva della clausola contrattuale ad essa contraria, nei confronti del o dei contraenti che abbiano voluto eluderla salva, peraltro, per il contraente danneggiato che l'abbia ignorata l'Azione di annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1429 n. 4 cod. civ. ne consegue che la clausola del contratto di vendita di appartamento condominiale, con cui il costruttore si riservi la proprietà dell'area di parcheggio da lui realizzata in ottemperanza all'art. 41 sexies citato, escludendo ogni diritto sulla medesima dell'acquirente, poiché in contrasto con quest'ultima norma, non è operante tra le parti, se non con il limite dell'asservimento dell'area all'edificio, come spazio destinato a parcheggio. (V. 5300/78, mass. N. 395069; (contra 2452/81, mass. N. 413223).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1497, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)