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Sez. 2, Sentenza n. 5300 del 16/11/1978 (Rv. 395069 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - QUALITA ESSENZIALI PER L'USO - VENDITA DI UN APPARTAMENTO IN EDIFICIO CONDOMINIALE NON DOTATO DI SPAZI DI PARCHEGGIO PER LE AUTOVETTURE - RESPONSABILITA PER INADEMPIMENTO DEL VENDITORE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1978-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395069-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - QUALITA ESSENZIALI PER L'USO - VENDITA DI UN APPARTAMENTO IN EDIFICIO CONDOMINIALE NON DOTATO DI SPAZI DI PARCHEGGIO PER LE AUTOVETTURE - RESPONSABILITA PER INADEMPIMENTO DEL VENDITORE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Al fine di stabilire se ricorra o meno responsabilita per inadempimento del venditore, o del promittente venditore di un appartamento in edificio condominiale, per non aver dotato il fabbricato di spazi di parcheggio destinati ai condomini, di estensione pari a quanto prescritto dall'art 41 sexies della legge urbanistica 17 agosto 1942 n 1150, come introdotto dall'art 18 della legge 6 agosto 1967 n 765, il giudice del merito, oltreche accertare la concreta volonta delle parti, per acclarare se sia stata espressamente prevista l'attribuzione della proprieta comune, o di un diritto di uso comune, su detti spazi, deve riscontrare, a prescindere dalla espressa volonta delle parti, se la dotazione in questione implichi, secondo il comune apprezzamento, requisito necessario a rendere la cosa, oggetto di vendita o promessa di vendita, idonea ad assolvere pienamente la funzione cui e destinata, ovvero a determinarne l'appartenenza al genere considerato (bene-casa di abitazione). Le indicate Disposizioni normative, infatti, pur essendo dirette al perseguimento di finalita pubblicistiche (evitare che le strade pubbliche siano ingombrate, in corrispondenza dei singoli edifici, dal parcheggio delle autovetture di coloro che vi abitano o normalmente vi accedano), comportano che gli spazi di parcheggio sorgano su proprieta condominiale, o comunque su proprieta aliena soggette a conforme servitu in comunione fra i condomini dell'edificio, e, pertanto, non possono non costituire un criterio rilevante per ricercare l'indicato apprezzamento sociale sull'adeguatezza del bene a rispondere alla sua funzione economica, o sulla sua appartenenza al genere considerato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1497, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)