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Sez. 5, Sentenza n. 34361 del 03/04/2007 Cc. (dep. 11/09/2007) Rv. 237700 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Legge n. 251 del 2005 modificativa dell'art. 157 cod.pen. - Reato di minaccia - Determinazione del tempo necessario per la prescrizione - Applicazione del termine triennale di cui all'art. 157, comma quinto, cod.pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237700-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

La previsione di cui all'art. 157, comma quinto, cod. pen. - come modificata dall'art. 6 L. n. 251 del 2005, il quale prevede un termine prescrizionale di tre anni se per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva o pecuniaria - non è applicabile ai reati di competenza del giudice di pace per i quali, ex art, 52, comma secondo, D.Lgs. n. 274 del 2000, siano previste le sanzioni dell'obbligo di permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, in quanto esse, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 274 del 2000, si considerano ad ogni effetto giuridico come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria. (Fattispecie relativa al reato di minaccia).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 com. 5 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)