Sez. 5, Sentenza n. 35252 del 13/06/2007 Cc. (dep. 21/09/2007) Rv. 237701 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | L. n. 251 del 2005 modificativa dell'art. 157 cod. pen. - Reati di competenza del giudice di pace punibili con le cosiddette sanzioni paradetentive - Applicabilità del termine di prescrizione triennale - Esclusione - Ragioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
È illegittima la decisione con cui il G.i.p. applichi - in ordine al reato di lesioni personali - il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 157, comma quinto (nel testo novellato dalla L. n. 251 del 2005), in quanto esso ne prevede l'applicabilità per il reato per il quale la legge stabilisce pene diverse da quelle detentive sicché non può trovare applicazione in ordine ai reati ai quali sia applicabile (come nella specie), ex art. 52 D.Lgs. n. 274 del 2000, la sanzione della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità in sostituzione delle sanzioni della reclusione o dell'arresto, considerato che dette sanzioni, in virtù dell'art. 58, comma primo, D.Lgs. n. 274 del 2000, "si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 5 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)