Sez. 6, Sentenza n. 25241 del 02/03/2006 Cc. (dep. 20/07/2006) Rv. 234724 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Parziale trasmissione al Tribunale del riesame degli atti trasmessi al G.i.p., stante il possesso da parte del medesimo Tribunale di tutti gli atti già inviati dal P.M. a seguito di altro ricorso relativo al medesimo procedimento - Perdita di efficacia della misura cautelare - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
La trasmissione parziale al Tribunale del riesame degli atti già trasmessi al G.i.p. non vale a configurare inottemperanza al disposto di cui all'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen.- alla quale l'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. ricollega la perdita di efficacia della misura cautelare -, qualora il medesimo tribunale sia già in possesso degli atti del procedimento per la ragione, nota alla difesa, ché essi siano stati già trasmessi dal P.M. a seguito della proposizione di altro ricorso relativo al medesimo procedimento. Ne consegue che, in tal caso, l'ulteriore trasmissione di tutti gli atti non comporterebbe alcun vantaggio per l'imputato così come, correlativamente, la sua omissione non comporta alcun pregiudizio e che, pertanto, non ricorrono i presupposti di operatività degli articoli 309, comma quinto e comma decimo cod. proc. pen., stante il principio di effettività delle garanzie processuali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)