Sez. U, Sentenza n. 5171 del 12/03/2004 (Rv. 571114 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Dipendenti della s.p.a. Ferrovie dello Stato - Riliquidazione della pensione - Controversia relativa - Giurisdizione della Corte dei Conti - Devoluzione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
Rientra nella giurisdizione della Corte dei conti la domanda proposta dall'ex dipendente della SpA Ferrovie dello Stato e relativa alla riliquidazione della pensione parametrata ad una più consistente base di computo (nella specie, mediante inserimento, nella base contributiva relativa alla pensione, della indennità quadri), atteso che la devoluzione alla giurisdizione contabile della materia concernente il trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, stabilita dagli artt. 13 e 62 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è rimasta immutata nonostante l'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985, n. 210, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato, ed anche dopo la trasformazione dell'Ente in società per azioni, e ciò in considerazione del rilievo che il trattamento pensionistico dei menzionati lavoratori grava sull'apposito Fondo che continua (anche dopo l'entrata in vigore della normativa da ultimo citata) ad essere alimentato parzialmente dallo Stato, il quale, ai sensi dell'art. 210, ultimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, partecipa alla copertura del fabbisogno con contributi da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza tra le spese e le entrate del Fondo stesso.
Riferimenti normativi: Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST., Legge 29/12/1973 num. 1092 art. 210, Legge 11/07/1992 num. 333 art. 18, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)