Sez. L, Sentenza n. 15041 del 28/11/2001 (Rv. 550635 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Riconoscimento di rendita da malattia professionale - Diritto ad ottenere una rendita unica in relazione ad altra patologia autonomamente non indennizzabile - Prescrizione - Decorrenza - Riferimento alla data di decorrenza giuridica della prima rendita - Necessità - Data di comunicazione del relativo provvedimento di concessione - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
Ove l'assicurato INAIL, al quale venga riconosciuta una rendita da malattia professionale, intenda ottenere una rendita unica "per sommatoria" in relazione a diversa patologia autonomamente non indennizzabile, ex art. 80 d.P.R. n. 1124 del 1965, la relativa prescrizione decorre dalla data dalla quale è stata riconosciuta la prima rendita, essendo invece irrilevante la data di comunicazione del provvedimento di concessione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)