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Sez. 6, Sentenza n. 2838 del 06/07/1995 Cc. (dep. 29/09/1995) Rv. 203082 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - In genere | Termini massimi fissati dall'art. 303 cod. proc. pen. - Scadenza nel giorno corrispondente a quello del mese o dell'anno di inizio - Applicabilità art. 14 cod. pen. - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203082-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - In genere

Ai termini di durata massima della custodia cautelare fissati dall'art. 303 cod. proc. pen. si applica la regola generale dell'art. 14 cod. pen., secondo cui nel computo non si comprende il giorno in cui è iniziata la decorrenza. In quanto stabiliti a mesi e ad anni, infatti, occorre far riferimento al calendario comune, sicché essi scadono nel giorno del mese o dell'anno corrispondente a quello del suo inizio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 14, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)