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Sez. 2, Sentenza n. 49296 del 03/12/2004 Cc. (dep. 22/12/2004) Rv. 230562 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - provvedimenti - termini di durata delle misure: computo - custodia cautelare | Decorrenza dei termini di custodia cautelare - Principio generale secondo cui il termine iniziale non deve essere calcolato - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230562-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - provvedimenti - termini di durata delle misure: computo - custodia cautelare

Ai fini del computo della decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare si deve calcolare anche il giorno d'inizio della stessa, così come prevede l'art. 297 comma primo cod. proc. pen., che deroga alla previsione generale contenuta nell'art. 172 comma quarto cod. proc. pen., secondo cui "dies a quo non computatur".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)