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Sez. 6, Sentenza n. 2958 del 13/12/2007 Cc. (dep. 18/01/2008) Rv. 238634 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - CUSTODIA - CUSTODIA CAUTELARE | Decorrenza - Principio generale secondo cui il termine iniziale non deve essere calcolato - Applicabilità.
Stato
decisa il 2007-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238634-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - CUSTODIA - CUSTODIA CAUTELARE

In tema di decorrenza dei termini di custodia cautelare ex art. 303 cod. proc. pen., il computo deve essere eseguito secondo i principi generali stabiliti dagli artt. 14, cod. pen. e 172, comma secondo, cod. proc. pen., in virtù dei quali il "dies a quo" non è compreso nel computo dei termini.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Cod. Pen. art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)