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Sez. 5, Sentenza n. 38635 del 09/07/2003 Cc. (dep. 13/10/2003) Rv. 227298 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - CUSTODIA CAUTELARE | Decorrenza dei termini di custodia cautelare - Principio generale per il quale dies a quo non computatur (articoli 14 cod. pen. e 172, comma secondo, cod. proc. pen.) - Applicabilità.
Stato
decisa il 2003-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227298-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - CUSTODIA CAUTELARE

In tema di decorrenza dei termini di custodia cautelare ex art. 303 cod. proc. pen., il computo deve essere eseguito secondo i principi generali stabiliti dall'art. 14 cod. pen. e 172, comma secondo, cod. proc. pen., in virtù dei quali nel computo non è compreso il dies a quo. Ne deriva che, nel caso di termine ad anno, il termine scade nel giorno corrispondente a quello dell'anno in cui è iniziato il decorso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 14, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 172 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 172 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)