Sez. 3, Sentenza n. 980 del 18/02/1981 (Rv. 411509 - 01)
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA DELL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - DISPOSIZIONI SULLA DURATA MINIMA - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA DELL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - DISPOSIZIONI SULLA DURATA MINIMA - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
L'art 65, comma primo, della legge 27 luglio 1978 n 392, secondo cui le Disposizioni degli artt 1 e 3 della stessa legge, i quali fissano in quattro anni la durata minima delle locazioni di immobili ad uso di abitazione, si applicano anche ai contratti in corso alla data della sua entrata in vigore e non soggetti a proroga, detraendosi il tempo gia trascorso dall'inizio della locazione o, in caso di intervenuto rinnovo, dalla data di esso, non e applicabile quale ius superveniens qualora, al momento in cui tale norma deve essere applicata, sia gia trascorso il termine di quattro anni stabilito per la durata della locazione. (V 4793/79, mass nn 401390, 401391; (V 2462/79, mass n 398783).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 3 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)