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Sez. L, Sentenza n. 9409 del 06/09/1991 (Rv. 473756 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Riposo settimanale | Disciplina ex art. 5 della legge n. 370 del 1934 - Spostamento del riposto settimanale ad un giorno diverso dalla domenica o prestazione del lavoro per altri sei giorni consecutivi - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie relativa agli operai chiamati a prestare la loro opera di domenica per le edizioni del lunedì dei quotidiani ed alla disciplina ex art. 4 del contratto collettivo.
Stato
decisa il 1991-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473756-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Riposo settimanale

Per le attività da esso indicate - fra le quali, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 105 del 1972, rientra anche la stampa dei giornali - l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370 (sul riposo domenicale e settimanale) consente sia lo spostamento del riposo settimanale ad un giorno diverso dalla domenica sia, nei limiti di cui all'art. 36 Cost. (vedi citata sentenza costituzionale), la protrazione del lavoro per oltre sei giorni consecutivi. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio suesposto, ha confermato -sul punto- l'impugnata sentenza, la quale aveva ritenuto che l'art. 4 del contratto collettivo, nello stabilire, per gli operai chiamati a prestare la propria opera di domenica per le edizioni del lunedì dei quotidiani, un orario settimanale di trentasei ore distribuito in sei giornate lavorative comprese le domeniche, non prevedesse la prestazione - né quindi, la remunerazione - del lavoro oltre il sesto giorno consecutivo).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)