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Sez. L, Sentenza n. 3634 del 17/04/1996 (Rv. 497108 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI | Turni di lavoro di sette giorni consecutivi con riposo compensativo - Richiesta di integrazione della retribuzione contrattuale a compenso dello spostamento del riposo settimanale - Verifica d'ufficio circa la finalità dei compensi contrattualmente previsti - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497108-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI

Quando, in relazione a prestazioni lavorative comportanti turni di lavoro di sette giorni consecutivi con riposo compensativo, il lavoratore chieda compensi maggiori di quelli già corrisposti in conformità al contratto collettivo, facendo valere specificamente la maggiore gravosità della prestazione per lo spostamento del riposo settimanale, il giudice deve accertare, anche in difetto di una specifica eccezione in tal senso, se i compensi previsti dal contratto collettivo in relazione ad una siffatta distribuzione temporale abbiano anche la funzione di compensare tale tipo di gravosità, inerendo tale verifica alla fattispecie costitutiva della pretesa azionata. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto di non poter verificare, in assenza di una specifica eccezione del datore di lavoro, se la notevole maggiorazione contrattualmente prevista per il lavoro domenicale prestato nell'ambito di turni di lavoro di sette giorni consecutivi con godimento alla settima settimana di due giorni di riposo, ed altri benefici, non fossero volti a compensare anche il mancato godimento del riposo settimanale entro il settimo giorno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Costituzione art. 36, Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)