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Sez. 1, Sentenza n. 2962 del 14/04/1988 (Rv. 458513 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE - GIUDIZIO DI PRETURA - ELEZIONE DI DOMICILIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458513-01

AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE - GIUDIZIO DI PRETURA - ELEZIONE DI DOMICILIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

L'art. 82 del R.d. 22 gennaio 1934 n. 37, a norma del quale il procuratore, che svolga il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato, deve eleggere domicilio nel luogo dove ha Sede il giudice adito, dovendosi in difetto tale domicilio intendersi eletto presso la cancelleria del giudice medesimo, non è applicabile nel diverso caso in cui il procuratore eserciti le sue funzioni davanti ad una pretura inclusa in detta circoscrizione, restando in proposito irrilevante che egli non risieda nel capoluogo (pure se in violazione dell'art. 10 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578), con la conseguenza che, in questo caso, difettando l'elezione di domicilio, le notificazioni e comunicazioni (nella specie, dell'ordinanza di ammissione delle prove, pronunciata fuori dell'udienza) devono essere effettuate presso il domicilio risultante dall'albo in cui è iscritto. Tale principio non trova deroga nel procedimento d'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di pena pecuniaria amministrativa, dato che l'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689 prescrive l'elezione di domicilio presso il pretore adito solo a carico dell'intimato che proponga opposizione personalmente. (V 2087/85, mass n 439998; (V 4/83, mass n 424799).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 176, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 10, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)