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Sez. 2, Sentenza n. 242 del 11/01/1997 (Rv. 501685 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI | Applicabilità del'art. 68 R.D.L. n. 1578 del 1933 - Transazione della lite - Nozione - Accordo avente l'effetto di estinguere la controversia senza l'intervento del giudice - Inclusione - Difetto dei requisiti di forma e di sostanza ex art. 1965 cod. civ. - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501685-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI

Ai fini dell'applicazione dell'art. 68 della legge professionale forense 27 novembre 1933 n. 1578, la nozione di transazione della lite deve essere intesa nella più ampia accezione di ogni accordo che abbia l'effetto di estinguere la controversia senza l'intervento del giudice, anche se privo dei requisiti di sostanza e di forma del contratto disciplinato dagli art. 1965 e ss. cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)