Sez. 3, Sentenza n. 431 del 28/09/2011 Ud. (dep. 11/01/2012) Rv. 251883 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - PENA | Aumento di cui all'art. 81, comma quarto, cod. pen. - Recidiva specifica reiterata - Mancata applicazione - Equipollenza all'ipotesi di equivalenza alle riconosciute attenuanti - Esclusione.
REATO - REATO CONTINUATO - PENA
Ai fini dell'aumento minimo di un terzo della pena per il reato più grave della continuazione, la mancata applicazione della recidiva specifica reiterata (art. 99, comma quarto, cod. pen.) non è equiparabile all'ipotesi in cui tale aggravante sia ritenuta equivalente alle riconosciute attenuanti. (In motivazione la Corte ha precisato che è errata l'affermazione che la recidiva, in tali casi, sia ritenuta non incidente in concreto sull'entità della pena, trattandosi, al contrario, di aggravante riconosciuta e che, per tale ragione, non ha consentito l'effetto di decurtazione della pena riconducibile alle attenuanti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)