Sez. 3, Sentenza n. 19496 del 24/09/2015 Ud. (dep. 11/05/2016) Rv. 266791 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - PENA | Recidiva reiterata - Giudizio di equivalenza con le attenuanti - Applicazione dell'aumento di pena di cui all'art. 81, comma quarto, cod. pen. - Obbligatorietà - Sussistenza - Ragioni.
REATO - REATO CONTINUATO - PENA
In tema di continuazione, l'aumento minimo di un terzo della pena ex art. 81, comma quarto, cod. pen., nei confronti dei soggetti per i quali sia stata ritenuta la recidiva reiterata, opera anche quando il giudice abbia considerato la stessa equivalente alle riconosciute attenuanti. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale situazione non è equiparabile alla mancata applicazione della recidiva reiterata, ipotesi nella quale è escluso l'innalzamento minimo della pena di cui alla disposizione citata).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)