Sez. 5, Sentenza n. 9636 del 24/01/2011 Ud. (dep. 09/03/2011) Rv. 249513 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - PENA | Recidiva specifica reiterata - Mancata ritenuta idoneità ad aggravare la sanzione per reati in continuazione - Applicabilità dell'aumento, ex art. 81 cod. pen., non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave - Esclusione.
REATO - REATO CONTINUATO - PENA
In tema di reato continuato, il limite di aumento, ex art. 81 cod. pen., non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dalla legge nei confronti dei soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata, non è applicabile quando il giudice non abbia ritenuto la recidiva reiterata concretamente idonea ad aggravare la sanzione per i reati in continuazione o in concorso formale, escludendone così in relazione ad essi l'applicazione. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha concesso all'imputato l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., ritenuta equivalente alle contestate aggravanti, tra cui la recidiva specifica reiterata, che sostanzialmente è stata ritenuta non incidente in concreto sull'entità della pena).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)