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Sez. 1, Sentenza n. 3287 del 03/07/1978 (Rv. 392716 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - IN GENERE - OBBLIGO DI PAGARE L'INDENNITA - NATURA - DEBITO DI VALUTA - CONSEGUENZE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392716-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - IN GENERE - OBBLIGO DI PAGARE L'INDENNITA - NATURA - DEBITO DI VALUTA - CONSEGUENZE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

L'Obbligo di pagare l'indennita di espropriazione ha natura di debito di valuta, soggetto al principio nominalistico, con la conseguenza che la svalutazione monetaria e computabile in favore dell'espropriato solo ove questi alleghi e provi di aver subito un ulteriore danno, per effetto del ritardo colpevole nel pagamento dell'indennita medesima, ai sensi dell'art 1224 secondo comma cod civ. (V 3290/76, mass n 382085; (V 895/73, mass n 363235).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)