Sez. 6, Sentenza n. 38994 del 06/06/2017 Ud. (dep. 08/08/2017) Rv. 271081 - 01
PROVE - CHIAMATA DI CORREO | Chiamata in correità per un fatto commesso con un'unica condotta protratta nel tempo - Elementi di riscontro solo in ordine ad alcuni segmenti della complessiva condotta - Sufficienza - Sussistenza - Ragioni.
PROVE - CHIAMATA DI CORREO
In tema di valutazione della prova, allorché il chiamante in correità renda dichiarazioni che concernono un unico fatto-reato commesso con una condotta protratta in un lungo arco temporale, l'elemento di riscontro esterno relativo ad alcuni segmenti della condotta è sufficiente a fornire la necessaria conferma probatoria anche agli altri segmenti, atteso che il frazionamento dell'efficacia dimostrativa delle dichiarazioni provenienti da un unico soggetto può derivare solo da un giudizio di parziale inattendibilità intrinseca delle stesse. (In motivazione la Corte ha chiarito che pretendere riscontri su tutti i segmenti delle dichiarazioni relative ad un medesimo episodio equivale a richiedere che gli stessi abbiano lo spessore di una prova autosufficiente, escludendo, di fatto, la rilevanza della chiamata in correità quale fonte di prova).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)