Sez. 1, Sentenza n. 39221 del 26/02/2014 Ud. (dep. 24/09/2014) Rv. 260511 - 01
REATO - REATO PERMANENTE | Contestazione in forma cosiddetta "aperta" - Esclusiva rilevanza processuale - Verifica in concreto della protrazione della condotta criminosa - Necessità - Incidenza in tema di prescrizione - Fattispecie.
REATO - REATO PERMANENTE
In presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta" o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola di "natura processuale" per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale. (Fattispecie relativa al reato di omissione di lavori in edifici che minacciano rovina la cui consumazione, agli effetti della prescrizione, è stata fatta decorrere dalla data dell'accertamento del fatto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 677 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)