Sez. 5, Sentenza n. 38696 del 18/06/2008 Ud. (dep. 14/10/2008) Rv. 241693 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Modifiche introdotte dalla L. n. 251 del 2005 - Norme transitorie - Pendenza del processo in primo grado o in grado d'appello - Individuazione - Lettura del dispositivo in udienza - Irrilevanza del deposito della motivazione.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
In tema di prescrizione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'art. 10, comma terzo, L. n. 251 del 2005, la fine della pendenza del giudizio in primo grado corrisponde alla lettura del dispositivo in udienza, essendo irrilevante, ai fini della "pendenza" del processo, la pendenza del termine di deposito della motivazione della sentenza stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/12/2005 num. 251 art. 10 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)