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Sez. 5, Sentenza n. 2076 del 05/12/2008 Ud. (dep. 20/01/2009) Rv. 242362 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Modifiche introdotte dalla L. n. 251 del 2005 - Norme transitorie - Pendenza del processo in primo grado o in appello - Sentenza di primo grado.
Stato
decisa il 2008-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242362-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

In tema di prescrizione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'art. 10, comma terzo, L. n. 251 del 2005, la pendenza del grado d'appello ha inizio dopo la pronunzia della sentenza di condanna di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/12/2005 num. 251 art. 10 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)