Sez. 4, Sentenza n. 26101 del 10/04/2008 Ud. (dep. 30/06/2008) Rv. 240608 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Modifiche introdotte dalla L. n. 251 del 2005 - Norme transitorie - Pendenza del processo in primo grado od in grado d'appello - Passaggio dal primo al secondo grado - Lettura del dispositivo della sentenza di condanna di primo grado.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
In tema di prescrizione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma terzo, L. n. 251 del 2005, la pendenza del grado di appello, che rileva per escludere la retroattività delle norme sopravvenute più favorevoli, ha inizio nel momento in cui è proposto l'appello.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Cod. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 10 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)