Sez. 3, Sentenza n. 24338 del 15/04/2008 Cc. (dep. 16/06/2008) Rv. 240532 - 01
SPORT | Fenomeni di violenza collegati a manifestazioni sportive - L. n. 401 del 1989 - Divieto d'accesso disposto dal Questore - Valutazione della pericolosità sociale "intrinseca" - Esclusione - Ragioni - Fattispecie: applicazione nei confronti di un consigliere comunale.
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Ai fini dell'applicabilità della misura di prevenzione atipica prevista dall'art. 6 L. 13 dicembre 1989, n. 401 (divieto d'accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive) non è richiesta la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale "intrinseca" del destinatario, in quanto detta misura si caratterizza per l'applicabilità a categorie di persone che versino in situazioni sintomatiche della loro pericolosità sociale.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)