Sez. 3, Sentenza n. 5965 del 18/01/2001 Ud. (dep. 13/02/2001) Rv. 218704 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Divieto di accesso ai luoghi sede di manifestazioni agonistiche - Legge 13 dicembre 1989 n. 401 - Necessità di una valutazione in concreto della pericolosità - Esclusione - Natura di misura genericamente preventiva.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
In sede di convalida del provvedimento assunto a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, con il quale il questore faccia divieto di accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni agonistiche con imposizione di particolari prescrizioni in concomitanza dello svolgimento delle stesse, al fine di controllare l'osservanza del detto divieto, non è necessaria una valutazione in concreto della pericolosità del soggetto, atteso che la norma consente una misura genericamente preventiva non solo nei confronti delle persone che abbiano preso parte attiva ad episodi di violenza in occasione - o a causa - di manifestazioni sportive, ma anche nei confronti di chi vi si rechi con armi proprie.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)